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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  2-2-2007
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Art. 14

Recupero base contributiva
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascuno soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accesse all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conto aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:
a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;
b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 15 GENNAIO 1993, N. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 15 GENNAIO 1993, N. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che a decorrere dalla data di cui al comma 8 dello stesso D.L. 7/2007, è abrogato il comma 4 della presente legge, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.