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LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  29-11-1991

Art. 4

Commissione per la salvaguardia di Venezia
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.
2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.
3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale".
5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.
6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.
7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) è il seguente:
"Art. 5. - È istituita la commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:
il presidente della regione che la presiede;
il presidente del Magistrato alle acque;
un rappresentante dell'UNESCO;
il soprintendente ai monumenti di Venezia;
il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
il medico provinciale di Venezia;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;
un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal consiglio provinciale;
tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;
due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.
Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.
La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.
La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto".
- Il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 171/1973 è il seguente:
"Art. 2. - La regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.
La regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.
Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:
a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;
b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.
Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente della giunta regionale del Veneto, presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.
Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.
I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave".
- Per il titolo della legge n. 798/1984 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. (Esclusioni dalla presente legge). - La presente legge non si applica:
a) ai dipendenti dalle società di cui all'art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo capo I del titolo V;
d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata.
f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".