stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Disposizioni concernenti il personale
1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486. È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
((Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021))
.
4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.
4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.
5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riquardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.
6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 410.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 410.