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LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 2

Provvidenze economiche
1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una tantum e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 24) che le disposizioni del presente articolo, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001.