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LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991

Art. 19


1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri
direttivi contenuti nella legge stessa.
2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le modalità di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 19:
- Il testo degli articoli 12 e 41 della legge n. 395/1990 (per il titolo si veda in nota all'art. 14) è il seguente:
"Art. 12 (Mensa di servizio e asili nido). - 1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria".
"Art. 41 (Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al n. 3) dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in 'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziarià.
2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.
5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentare con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203".