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LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 916/1958 reca: "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie". Si trascrive il testo del relativo art. 42:
"Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). - I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro".