LEGGE 11 agosto 1991, n. 273

Istituzione del sistema nazionale di taratura.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991
Testo in vigore dal: 10-9-1991
                               Art. 2.
                    Istituti metrologici primari
  1.  Gli  istituti  metrologici  primari effettuano studi e ricerche
finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle  unita'  di
misura  di  base, supplementari e derivate del sistema internazionale
delle unita' di  misura  SI.  Tali  istituti  confrontano  a  livello
internazionale  i  campioni realizzati e li mettono a disposizione ai
fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
  2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
    a)  l'istituto  di  metrologia  "G.  Colonnetti"  del   Consiglio
nazionale  delle  ricerche  per  i  campioni riguardanti le unita' di
misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
    b)  l'istituto  elettrotecnico  nazionale  "G.  Ferraris"  per  i
campioni  riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze
e per le unita' di  misura  impiegate  nel  campo  dell'elettricita',
della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
    c)  il  Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e  per lo sviluppo
dell'energia nucleare  e  delle  energie  alternative  (ENEA)  per  i
campioni  delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni
ionizzanti.
  3. Nello svolgimento  delle  loro  attivita'  i  predetti  istituti
metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e
di  competenze,  si  avvarranno,  anche  nei  corrispondenti  settori
operativi, delle risorse messe a disposizione da altri  istituti  che
svolgono  attivita'  metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
  4. Nulla e' innovato per  quanto  concerne  competenze  e  funzioni
dell'Ufficio centrale metrico.