LEGGE 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

note: Entrata in vigore della legge: 06-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni
                      e dalle province autonome 
  1. Le regioni e le province autonome disciplinano  l'istituzione  e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 
  2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria  per  accedere
ai contributi pubblici nonche' per stipulare  le  convenzioni  e  per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo  le  disposizioni  di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 
  3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le  organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3  e  che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello  statuto
o degli accordi degli aderenti. 
  4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri  per  la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il  permanere
dei   requisiti   e   l'effettivo   svolgimento   dell'attivita'   di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e  le
province  autonome  dispongono  la  cancellazione  dal  registro  con
provvedimento motivato. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  inviano  ogni  anno  copia
aggiornata   dei   registri   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato, previsto dall'articolo 12. 
  7.  Le  organizzazioni  iscritte  nei  registri  sono  tenute  alla
conservazione della  documentazione  relativa  alle  entrate  di  cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione  nominativa  dei  soggetti
eroganti. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".