stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-8-1991

Art. 41

Indennità di funzione
1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'articolo 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.
Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1058/1981 (Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del Garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria):
"Art. 2. - A ciascuna unità di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 8 agosto 1981, n. 416, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale".