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LEGGE 13 giugno 1991, n. 190

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/07/1991
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Testo in vigore dal:  13-7-1991

Art. 4

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti.
2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.