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LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
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Testo in vigore dal:  4-5-1999
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Art. 3

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell' interno non oltre il
((cinquantacinquesimo))
giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.