stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
((tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,))
e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di
((luglio))
e per la restante quota entro il mese di novembre 1991.
3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.
((
3-bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari
))