DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 28-2-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1.  Allo  scopo  di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza  del
patrimonio edilizio pubblico  e  delle  infrastrutture,  e'  avviato,
nell'ambito dei territori di cui  all'articolo  1,  un  programma  di
adeguamento  antisismico,  in  conformita'  alla  normativa   tecnica
vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di
cui al comma 5  dell'articolo  1,  le  modalita'  di  attuazione  del
programma sono definite, con riferimento alle  situazioni  d'urgenza,
con ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile, d'intesa con la regione siciliana. Per l'avvio del  programma
di adeguamento antisismico il  Fondo  per  la  protezione  civile  e'
integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990. 
  2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica  estesa
alla Sicilia orientale, nonche' un sistema di ricerca sui  precursori
dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei  vulcani  attivi
della Sicilia, il Fondo per la protezione civile e'  integrato  della
somma di lire 20  miliardi  per  l'anno  1990.  Il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione   civile   provvede,   con   proprie
ordinanze, alla realizzazione  di  tali  sistemi,  avvalendosi  della
collaborazione dell'Istituto nazionale  di  geofisica  e  del  Gruppo
nazionale per la vulcanologia, anche  mediante  stipula  di  apposite
convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i  servizi  tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la
regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e  dell'articolo
9, comma 5, della legge 18 maggio  1989,  n.  183  ((nonche'  con  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca)).