LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) 
 
  1. Ai nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio  e  all'uso  razionale  dell'energia,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28  gennaio  1977,  n.
10,   nel   rispetto   delle   norme    urbanistiche,    di    tutela
artistico-storica e ambientale.  Gli  interventi  di  utilizzo  delle
fonti di energia  di  cui  all'articolo  1  in  edifici  ed  impianti
industriali non sono soggetti  ad  autorizzazione  specifica  e  sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
agli  articoli  31  e  48  della  legge  5  agosto  1978,   n.   457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da  parte  di
installatori qualificati, destinati  unicamente  alla  produzione  di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e  negli  spazi  liberi
privati   annessi,   e'    considerata    estensione    dell'impianto
idrico-sanitario gia' in opera. 
  2. Per gli interventi sugli  edifici  e  sugli  impianti  volti  al
contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle  fonti
di  energia  di  cui  all'articolo  1,  individuati   attraverso   un
((attestato di prestazione energetica))  o  una  diagnosi  energetica
realizzata  da  un  tecnico  abilitato,   le   pertinenti   decisioni
condominiali  sono  valide  se  adottate  con  la  maggioranza  degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti  almeno  un  terzo
del valore dell'edificio. 
  3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo,  in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica. 
  4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma  1
dell'articolo  4,  sono  regolate,  con  riguardo  ai  momenti  della
progettazione,  della   messa   in   opera   e   dell'esercizio,   le
caratteristiche energetiche degli edifici e  degli  impianti  non  di
processo ad essi associati, nonche' dei componenti  degli  edifici  e
degli impianti. 
  5.  Per  le  innovazioni  relative  all'adozione  di   sistemi   di
termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del  calore  e   per   il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base  al  consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con  le
maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del  codice
civile. 
  6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di  edifici  di  nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la  data
di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo  tale  da  consentire  l'adozione  di  sistemi  di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per  ogni  singola
unita' immobiliare. 
  7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad  uso  pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli  stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti
di natura tecnica od economica. 
  8. La progettazione di nuovi edifici  pubblici  deve  prevedere  la
realizzazione di ogni impianto, opera  ed  installazione  utili  alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.