LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
( Norme per il  risparmio  di  energia  e  l'utilizzazione  di  fonti
                 rinnovabili di energia ((. . .)) ) 
 
  1. Alle regioni, alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
alle province ed ai  comuni  e  loro  consorzi  e  associazioni,  sia
direttamente sia  tramite  loro  aziende  e  societa',  nonche'  alle
imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 
1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
ad imprese e  a  consorzi  tra  imprese  costituiti  ai  sensi  degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra
imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica  (ENEL)  e/o  altri
enti pubblici, possono essere concessi contributi in  conto  capitale
per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di  recupero,  di
trasporto   e   di   distribuzione   dell'energia   derivante   dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative  aventi  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1 e le caratteristiche  di  cui  ai  commi  2  e  3  del
presente articolo, escluse le iniziative di cui agli  articoli  12  e
14. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  concesso  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti  i
Ministri dell'ambiente, per le  aree  urbane  e  dei  trasporti,  nel
limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi
purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  l'impianto  abbia
le seguenti caratteristiche minime: 
  a) potenza superiore a dieci megawatt  termici  o  a  tre  megawatt
elettrici; 
  b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad  almeno
il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi'  essere  concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione  o  la  modifica  a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a  servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di  energia
e/o un migliore rendimento  di  macchine  e  apparecchiature  e/o  la
sostituzione  di  idrocarburi  con  altri  combustibili.  Il   limite
suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi  impianti,
quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e  coordinati  a
livello di polo industriale,  di  consorzi  e  forme  associative  di
impresa. 
  4. Il contributo di cui al comma 3  e'  concesso  e  liquidato  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della  spesa  totale  ammessa  al
contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento  nel
caso  di  impianti  di  cogenerazione  e  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo 6. 
  5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata
del progetto esecutivo. 
  6. L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere  tecnico  ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la  costruzione
di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti  sistemi  per
la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto  anche  al
di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la
rete di distribuzione del calore. 
  7.  La   realizzazione   degli   impianti   di   teleriscaldamento,
ammissibili  ai  sensi  dell'articolo  6,   da   parte   di   aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti  pubblici,tra
enti pubblici ed imprese  private  ovvero  tra  imprese  private  che
utilizzano il  calore  dei  cicli  di  produzione  di  energia  delle
centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile  da  processi
industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al
50 per cento del relativo  costo.  L'ENEL  e'  tenuto  a  fornire  la
necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi  ai
contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti. 
  8. I contributi di cui  al  comma  7  sono  erogati  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.