stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  3-12-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".
1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 1990, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo. (10)
2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.".
1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.
3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari.
Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225))
.
((25))
5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.
6. L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1993.
6-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi quarto e quinto:
"I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di compenenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;
d) apposiste scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro".
6-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1 gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, raggualiato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990.
A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990.
6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto stesso.
6-sexies. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con le modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "di lire 360 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità".
7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decretolegge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.
8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1' al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.
9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985".
10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici. (12)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 12, comma 5-ter) che "Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1O maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le rel- ative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 17) che "Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993".
---------------
AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 35) che la presente modifica si applica a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.