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LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal:  15-2-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
"L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1)
((2))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, è raddoppiato".