LEGGE 11 aprile 1990, n. 73

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

note: Entrata in vigore della legge: 11/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1997)
Testo in vigore dal: 29-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
(Amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non
commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per  taluni
                          reati tributari) 
 
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato  a  concedere  amnistia
per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10  luglio  1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,  n.
516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in  relazione  ad
attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle
societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali di cui alle lettere c)  e  d)  dell'articolo
87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.
917.((1)) 
2. Il Presidente della Repubblica e' delegato  altresi'  a  concedere
amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo  2  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute e'
stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale del sostituto di imposta. 
3. In  conseguenza  della  errata  indicazione  del  termine  del  31
novembre 1989 per la presentazione  dell'istanza  di  definizione  ad
ogni  effetto  amministrativo  e  penale  contenuto   nel   comma   1
dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano
regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31  dicembre
1989. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art.  1,  comma  4)
che "Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma  1,
della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica  e'
delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi  previste,  per  i
medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989."