LEGGE 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16. 
                           S a n z i o n i 
  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue,  a
carico del committente  o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui  all'articolo  15,  una
sanzione amministrativa da lire  centomila  a  lire  cinquecentomila.
Alla violazione delle altre  norme  della  presente  legge  consegue,
secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci  milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15  determina  le
modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di
cui all'articolo 2, comma  1,  e  dei  provvedimenti  disciplinari  a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione  delle  norme  relative  alla  sicurezza  degli  impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni  amministrative
di cui al comma 1.((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge
5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,  le  cui
sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni
degli obblighi previsti dallo stesso  regolamento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma."