LEGGE 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14. 
                          V e r i f i c h e 
  1. Per eseguire i  collaudi,  ove  previsti,  e  per  accertare  la
conformita' degli impianti alle disposizioni della presente  legge  e
della normativa vigente, i comuni,  le  unita'  sanitarie  locali,  i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto  superiore  per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno  facolta'  di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,  secondo
le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  attuazione   di   cui
all'articolo 15. 
  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge
5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,  le  cui
sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni
degli obblighi previsti dallo stesso  regolamento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma."