DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
Testo in vigore dal: 25-11-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
       Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 
  1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, resta disciplinato
dalla stessa disposizione fino al 30 giugno 1990. 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 7, a decorrere  dal  1'  luglio
1990 e' costituito, presso ciascuna amministrazione, un  fondo  annuo
denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi"
che e' alimentato: 
    a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,  incrementato  dal
corrispettivo  di   quindici   ore   annue   pro-capite   di   lavoro
straordinario negli importi al 31 dicembre 1989; 
    b)  dalle  somme  stanziate  per  il  compenso  incentivante   la
produttivita' di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984; 
    c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di  cui  agli
articoli 11 e 12, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344; 
    d) dalla  quota  del  monte  salari  annuo  relativo  a  ciascuna
amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo
0,65% dello stesso monte salari. ((2)) 
  3. Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di  effetti
finanziari positivi conseguenti  all'intensificazione  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni, di una quota: 
    a) delle maggiori entrate derivanti dalla  eventuale  istituzione
od  adeguamento,  secondo  la  normativa  vigente,  di  corrispettivi
finalizzati alla erogazione di  servizi  piu'  qualificati  a  favore
dell'utenza; 
    b) di economie di gestione conseguenti a riduzioni  di  spese  di
funzionamento  eventualmente  realizzate  dalle  amministrazioni,   a
parita'  di  quantita'  e  qualita'  di  servizi  resi  per   effetto
dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione
comunque  delle  spese  per  manutenzione,  acquisto  e  rinnovo   di
attrezzature. (1) 
  4. La riduzione delle spese di cui alla lettera b) del comma  3  e'
determinata  ponendo  a  raffronto  le  risultanze  complessive   del
bilancio consuntivo, al netto degli incrementi stabiliti  sulla  base
dei dati  ISTAT  sul  costo  della  vita,  con  quelle  del  bilancio
consuntivo dell'anno 1988, preso a  riferimento  per  il  periodo  di
vigenza del presente regolamento. (1) 
  5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite  in  sede
di contrattazione decentrata a livello nazionale e  confluiscono  nel
fondo di cui al comma 2 con decreto del Ministro interessato. (1) 
  6. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni  legislative
di istituzione,  di  finanziamento  o  di  incremento  dei  fondi  di
incentivazione  della  produttivita',   compresi   quelli   correlati
all'art. 50 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  maggio
1987, n. 266, di altre indennita' di istituto  e  similari,  comunque
denominate, e di incremento del compenso incentivante di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica  25  giugno  1983,  n.
344, ovvero per  le  amministrazioni  eventualmente  destinatarie  di
analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di  cui
alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico,  fino  a  concorrenza,
degli  stanziamenti  derivanti   dall'applicazione   delle   predette
disposizioni. 
  7. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
-------------- 
AGGIORNAMENT0 (1) 
  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'art.  6  non  erano
state ammesse a registrazione da parte della Corte  dei  conti.  Tali
disposizioni sono state successivamente registrate con riserva  dalla
Corte dei conti in data 5 maggio 1990. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 22 novembre 1990, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "Il fondo per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  del
Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera
con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed e' integrato, per il periodo  1
gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13  dell'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
nonche',  fino  al  31  dicembre  successivo,  dalla  somma  di  lire
38.533.200.000."