LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-4-1992
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 67. 
(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e
  delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). 
1.  L'attuazione  delle  direttive   in   materia   di   inquinamento
atmosferico, acustico e delle acque e di  scarichi  dell'ambiente  di
sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della
presente legge,  dovra'  osservare  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali  in
difesa degli  interessi  fondamentali  della  collettivita'  e  della
qualita' della  vita,  della  conservazione  e  valorizzazione  delle
risorse e del patrimonio naturale saranno previste: 
1)  misure  rivolte  alla  protezione  della  salute  e  alla  tutela
dell'ambiente; 
2) adeguate misure di vigilanza e controllo; 
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale; 
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il  riciclaggio  delle
sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti; 
b) la produzione, l'immissione nel mercato  e  l'uso  delle  sostanze
nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno  disciplinati
secondo criteri atti a salvaguardare la salute  umana  e  l'ambiente,
anche con idonee prescrizioni  per  la  necessaria  informazione  dei
consumatori. 
2. I decreti legislativi  prevederanno  altresi'  che  le  successive
modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in
attuazione di modifiche apportate alle direttive  recepite,  potranno
essere  adottate,  ove  non  ricorra  riserva  di   legge,   mediante
regolamenti o atti  amministrativi  generali  o  comunque  con  altri
provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti  dalle  leggi
di settore.((2)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".