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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  28-4-1992
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Art. 67

Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).
1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi dell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;
b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.
2. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992".