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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 58

(Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;
b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente;
c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
Nota all'art. 58:
- La direttiva 89/105/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.