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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 50

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 50:
- La direttiva 88/388/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
- Le direttive 89/108/CEE e 89/109/CEE sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
- La direttiva 89/398/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale.
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art.
1. L'art. 17 recita:
"Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".