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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  2-3-1991
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Art. 5

(( (Copertura finanziaria). ))
((
1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". All'onere di 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.
3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorre dal 1' gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.
4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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