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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato).
1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3.
2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1' luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.
3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1' luglio 1990, del 30 per cento dal 1' gennaio 1992, del 55 per cento dal 1' gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1' gennaio 1994. (2)
((3))
4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1' luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione della indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1' gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1' gennaio 1993. (2)
5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.
7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che " La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990. "
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 7) che "la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che " La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. "