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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 3

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)
((
1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;
b) centri di reclutamento;
c) scuole ed istituti di istruzione;
d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.
))
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.