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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  20-12-1990

Art. 127

Plus orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui all'articolo 101, comma 6, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario individuali sono fissati, nei limiti del fondo a disposizione, come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
b) 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito.
3. Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni Sindacali mediche e successivamente deliberato dall'Amministrazione si integra con il normale orario di lavoro. Il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo così definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.
4. La misura del plus-orario individuale reso può trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del presente regolamento, la misura del valore orario è rapportata per ciascun operatore al 10' del trattamento economico globale mensile lordo, così come determinato nel comma 6, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
6. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 è quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianità di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. È fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora più favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato è incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo programmato per l'anno stesso.
7. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
8. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
9. Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttività, attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80' del valore massimo fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto è restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttività prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalità sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo, a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12. Qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze di organico, relativamente al personale impegnato in attività di plus- orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il restante personale componente l'equipe.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130:
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.