DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
   Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici 
  
  1.   L'ufficio   doganale    puo'    procedere    alla    revisione
dell'accertamento divenuto definitivo,  ancorche'  le  merci  che  ne
hanno  formato   l'oggetto   siano   state   lasciate   alla   libera
disponibilita' dell'operatore o  siano  gia'  uscite  dal  territorio
doganale.  La  revisione  e'  eseguita   d'ufficio,   ovvero   quando
l'operatore  interessato  ne  abbia  fatta  richiesta   con   istanza
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre  anni  dalla
data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 
  2. L'ufficio doganale, ai fini della  revisione  dell'accertamento,
puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  indicandone  il  motivo  e  fissando  un  termine   non
inferiore a quindici giorni, a comparire di  persona  o  a  mezzo  di
rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie  e
documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le  merci  che  hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le  notizie  ed  i  documenti
possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici  o  privati
che   risultano   essere   comunque    intervenuti    nell'operazione
commerciale. 
  3. I funzionari  doganali  possono  accedere,  muniti  di  apposita
autorizzazione   del   capo   dell'ufficio,   nei   luoghi    adibiti
all'esercizio di attivita' produttive e  commerciali  e  negli  altri
luoghi ove devono essere custodite le scritture e  la  documentazione
inerenti  le  merci  oggetto  di  operazioni  doganali,  al  fine  di
procedere alla eventuale ispezione di tali  merci  ed  alla  verifica
della relativa documentazione. 
  4. Sono applicabili le disposizioni previste  dall'art.  52,  commi
dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. ((Le autorizzazioni per le richieste di cui  ai  numeri
6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo  comma,  del  medesimo  decreto
sono  rilasciate  dal  Direttore  regionale   o   interregionale   e,
limitatamente alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  dal
Direttore provinciale.)) 
  4-bis.  Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione   stabilito
dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica
all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in
ufficio, o nel caso di accessi  -  ispezioni  -  verifiche,  dopo  il
rilascio  al  medesimo  della  copia  del  verbale  delle  operazioni
compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di  fatto  e
le  ragioni  giuridiche  posti  a  base  delle  irregolarita',  delle
inesattezze, o degli errori relativi agli elementi  dell'accertamento
riscontrati nel corso del  controllo,  l'operatore  interessato  puo'
comunicare  osservazioni  e  richieste,  nel  termine  di  30  giorni
decorrenti dalla  data  di  consegna  o  di  avvenuta  ricezione  del
verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica
dell'avviso di cui al successivo comma 5. 
  5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di
parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  o  errori  relativi   agli
elementi presi  a  base  dell'accertamento,  l'ufficio  procede  alla
relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore  interessato,
notificando apposito avviso. Nel  caso  di  rettifica  conseguente  a
revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena
di decadenza, entro  il  termine  di  tre  anni  dalla  data  in  cui
l'accertamento e' divenuto definitivo. 
  5-bis. La motivazione dell'atto  deve  indicare  i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno  determinato.  Se  nella
motivazione si fa riferimento ad un altro  atto  non  conosciuto  ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato  all'atto  che
lo richiama salvo che quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto
essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se  l'avviso
non reca la motivazione di cui al presente comma. 
  6. L'istanza di  revisione  presentata  dall'operatore  si  intende
respinta se entro  il  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione  non  e'  stato  notificato  il  relativo   avviso   di
rettifica.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  2  MARZO  2012,  N.  16,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N.  16,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
  8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede  al  recupero
dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove  d'ufficio
la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'.  La  rettifica
dell'accertamento  comporta,  ove  ne  ricorrano  gli   estremi,   la
contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o  delle
piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate. 
  9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche  generali  o
parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con  le  modalita'
indicate  nel  presente  articolo  per  accertare  le  violazioni  al
presente decreto, al testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  ad  ogni  altra  legge  la  cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione
degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti  normativi
comunitari; in tali ipotesi,  al  fine  di  evitare  reiterazioni  di
accessi  presso  gli  stessi  contribuenti,  trova  applicazione   la
procedura  prevista  dall'art.  63,  comma  terzo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  ((L'ufficio
doganale che effettua le verifiche generali o  parziali  con  accesso
presso l'operatore e' competente alla revisione  delle  dichiarazioni
doganali oggetto del controllo anche se  accertate  presso  un  altro
ufficio doganale)). 
  10. Qualora nel corso  dell'ispezione  e  della  verifica  emergano
inosservanze  di  obblighi  previsti   da   disposizioni   di   legge
concernenti  tributi  diversi  da  quelli  doganali,  ne  sara'  data
comunicazione ai competenti uffici.