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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi)
1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 56, comma 7) che "Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati."