DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2023)
Testo in vigore dal: 15-11-1990
                               Art. 3. 
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) 
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze 
           da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  della  sanita'  il  Servizio
centrale per le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per  le  politiche  e  i  programmi  inerenti  il  trattamento  delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere  obbligatorio  del  Consiglio  sanitario  nazionale.   Inoltre
provvede a: 
    a) raccogliere i  dati  epidemiologici  e  le  statistiche  circa
l'andamento  dei  consumi,  delle  violazioni   delle   norme   sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    b) raccogliere  ed  elaborare  i  dati  trasmessi  dalle  regioni
relativi all'andamento delle dipendenze da  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi  di  prevenzione,  di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita'; 
    c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool,  ai
contributi ad essi singolarmente erogati,  nonche'  al  numero  degli
utenti assistiti  ed  ai  risultati  conseguiti  nelle  attivita'  di
recupero e prevenzione messe in atto; 
    d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni  in  materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e'  competente  il
Ministro della sanita'; 
    e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il  parere
motivato in ordine alla concessione di  licenza  di  importazione  di
materie  prime  per  la  produzione  e   l'impiego   delle   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    f) procedere all'accertamento qualitativo  e  quantitativo  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita' ai sensi dell'articolo 87; 
    g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere  nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili. 
    h)  individuare  sostanze  da  taglio  contenute  nelle  sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
  3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici,  si
avvale  dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
istituti universitari. 
          Note all'art. 3:
             -   L'art.  87  del  testo  unico  corrisponde  all'art.
          80-quater della legge n. 685/1975.
             -  Il testo originario dell'art. 3, comma 3, della legge
          n.  162/1990  e'  il  seguente:  "3.  La  costituzione  del
          Servizio  centrale  per  le dipendenze da alcool e sostanze
          stupefacenti o psicotrope  ha  luogo  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".