LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 14-10-1990
                               Art. 4. 
                     Deroghe al divieto di intese 
              restrittive della liberta' di concorrenza 
 
  1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per  un
periodo limitato, intese o  categorie  di  intese  vietate  ai  sensi
dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni  di
offerta sul mercato i quali abbiano effetti  tali  da  comportare  un
sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo  conto  della  necessita'  di  assicurare  alle  imprese   la
necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e  connessi  in
particolare con l'aumento della produzione, o  con  il  miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero  con
il  progresso  tecnico  o  tecnologico.  L'autorizzazione  non   puo'
comunque  consentire  restrizioni  non  strettamente  necessarie   al
raggiungimento delle finalita' di cui  al  presente  comma  ne'  puo'
consentire  che  risulti  eliminata  la  concorrenza  da  una   parte
sostanziale del mercato. 
  2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione  in
deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno  dei  presupposti
per l'autorizzazione. 
  3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita',  che
si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.