LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 10-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative  e  dei  settori
                della radiodiffusione e dell'editoria 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 
  04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante  o  la
concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla
vigilanza di  piu'  autorita',  ciascuna  di  esse  puo'  adottare  i
provvedimenti di propria competenza. 
  4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese  assicurative,  i
provvedimenti dell'Autorita' di cui  all'articolo  10  sono  adottati
sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
private e d'interesse collettivo  (ISVAP),  che  si  pronuncia  entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento
del provvedimento. Decorso inutilmente tale  termine  l'Autorita'  di
cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza.
Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere  viene
richiesto e' sospeso fino al  ricevimento,  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato,  del  parere  dell'ISVAP  o
comunque fino allo spirare del termine previsto per la  pronuncia  di
tale parere. 
  5. Per le operazioni di acquisizione del controllo  di  banche  che
costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione  preventiva  ai
sensi  dell'articolo  16,  i  provvedimenti  della  Banca   d'Italia,
previsti  dall'articolo  19  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di  sana  e
prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai  sensi
dell'articolo   6,   per   le   valutazioni   relative    all'assetto
concorrenziale del mercato, sono  adottati  entro  ((sessanta  giorni
lavorativi))  dalla   presentazione   dell'istanza   completa   della
documentazione occorrente. 
  5-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,  su
richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare: 
    a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per  esigenze
di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo  limitato  e
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1; 
    b) un'operazione di concentrazione riguardante  banche  o  gruppi
bancari  che  determini  o  rafforzi  una  posizione  dominante,  per
esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. 
  5-ter. Le autorizzazioni  previste  dal  comma  5-bis  non  possono
comunque consentire restrizioni della  concorrenza  non  strettamente
necessarie al perseguimento della finalita' indicate. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 
  9.  Le  disposizioni   della   presente   legge   in   materia   di
concentrazione  non  costituiscono  deroga  alle  norme  vigenti  nei
settori   bancario,    assicurativo,    della    radiodiffusione    e
dell'editoria.