LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 14-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
          Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con  sede
in Roma. 
  2. L'Autorita' opera in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed  e'  organo  collegiale  costituito  dal
presidente e da quattro membri, nominati con determinazione  adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato  della
Repubblica.  Il  presidente  e'  scelto  tra   persone   di   notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di  grande
responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti  tra  persone
di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del  Consiglio
di Stato,  della  Corte  dei  conti  o  della  Corte  di  cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o  giuridiche,
e personalita' provenienti da settori  economici  dotate  di  alta  e
riconosciuta professionalita'. 
  ((3. I membri dell'Autorita' sono nominati per  sette  anni  e  non
possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  ne'
possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi  natura.  I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del
mandato.  I  membri  dell'Autorita'  non  possono  essere  rimossi  o
destituiti per motivi  connessi  al  corretto  svolgimento  dei  loro
compiti o al corretto esercizio dei  poteri  nell'applicazione  della
presente legge ovvero degli articoli 101 o 102  del  TFUE.  I  membri
dell'Autorita'  possono  essere  sollevati  dall'incarico   solamente
quando e' applicata la pena accessoria di  cui  all'articolo  28  del
Codice penale con sentenza passata in giudicato;  in  tali  casi,  il
Collegio  dell'Autorita'  informa  i  Presidenti  della  Camera   dei
deputati e  del  Senato  della  Repubblica  per  i  provvedimenti  di
competenza. 
  3-bis. I membri e  il  personale  dell'Autorita'  svolgono  i  loro
compiti ed esercitano i loro poteri ai fini  dell'applicazione  della
presente  legge  e  degli  articoli  101  e  102  del  TFUE  in  modo
indipendente da ingerenze politiche e  da  altre  influenze  esterne.
Essi non sollecitano ne' accettano istruzioni dal Governo o da  altri
soggetti pubblici o privati nello  svolgimento  dei  loro  compiti  o
nell'esercizio  dei  loro   poteri.   I   membri   e   il   personale
dell'Autorita'  si  astengono  dall'intraprendere  qualsiasi   azione
incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o  con  l'esercizio
dei loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge ovvero
degli articoli 101 o 102 del TFUE. 
  3-ter. L'Autorita' adotta e pubblica un codice di  condotta  per  i
propri membri e il proprio personale,  che  include  disposizioni  in
materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri  e
il  personale  dell'Autorita',  per  i  tre  anni  successivi   dalla
cessazione delle loro  funzioni,  non  possono  essere  coinvolti  in
procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101
o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si
sono occupati durante il loro rapporto di lavoro  o  incarico  presso
l'Autorita'. I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in
violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.)) 
  4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte  le  pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere  ad
essi,  oltre  a  notizie  ed  informazioni,  la  collaborazione   per
l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita',  in  quanto  autorita'
nazionale competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i  rapporti
previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,   sentito   il   Ministro   del   tesoro,    previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sono  stabilite  procedure
istruttorie che garantiscono agli  interessati  la  piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. 
  6.  L'Autorita'  delibera   le   norme   concernenti   la   propria
organizzazione e il  proprio  funzionamento,  quelle  concernenti  il
trattamento giuridico ed  economico  del  personale  e  l'ordinamento
delle carriere, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la  gestione
delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
  7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle  spese  per  il
proprio funzionamento nei limiti  del  contributo  di  cui  al  comma
7-ter.  ((L'Autorita'  e'  indipendente  nell'utilizzare  la  propria
dotazione finanziaria.)) La gestione finanziaria si svolge in base al
bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31  dicembre
dell'anno precedente a  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Il
contenuto e la struttura del bilancio di previsione,  il  quale  deve
comunque contenere le spese indicate entro  i  limiti  delle  entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento  di  cui  al  comma  6,  che
disciplina  anche  le  modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il  30  aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il  rendiconto  della  gestione  finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.
(18) 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,  N.  1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti
dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia  massima
di contribuzione  a  carico  di  ciascuna  impresa  non  puo'  essere
superiore a cento volte la misura minima. 
  7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le  attuali  forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro   del   tesoro,   sono
determinate  le  indennita'  spettanti  al  presidente  e  ai  membri
dell'Autorita'. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto  (con  l'art.  5-bis,  comma  2,
alinea) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2013.