DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-12-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14-bis. 
  ((1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
nonche' dei servizi, comunque connessi alla lotta alla  criminalita',
le  dotazioni  organiche  dei   ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno  di  cui  alla  tabella  II  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  340,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  sono   incrementate   nella   misura
rispettivamente indicata, per  ciascun  profilo  e  qualifica,  nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  2. Alla copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nelle  tabelle
organiche di cui al comma 1  deve  contestualmente  corrispondere  la
restituzione ai compiti d'istituto del  personale  della  Polizia  di
Stato, che attualmente esplica  le  mansioni  di  cui  alla  allegata
tabella C. 
  3. Alla copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nelle  tabelle
organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalita' previste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  340  del  1982,  e
relative  norme  di  esecuzione,   riservando   il   15   per   cento
dell'incremento di organico al personale dei ruoli della  Polizia  di
Stato, in servizio alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  che  sia  in  possesso  di  almeno
trenta  anni  di  anzianita'  nei  ruoli  di   appartenenza   e   con
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45,  primo  e  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340. 
  4. Dopo la  prima  applicazione  della  legge  di  conversione  del
presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure  e
con le medesime modalita', si applica ai fini della  copertura  delle
vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche. 
  5. Alle spese previste nel presente articolo si  provvede,  con  il
concerto del Ministro  del  tesoro,  nei  limiti  dello  stanziamento
contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per  l'anno  1992  utilizzando  l'accantonamento  'Riforma
della dirigenza statale', mediante corrispondente riduzione  di  lire
15.330.208.000 sullo stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1991)).