LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 8-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).