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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  28-10-1993
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Art. 32

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)
((5))
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che " Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993".
- (con l'art. 1, comma 2) che "il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. "
- (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre, 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. ".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."