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LEGGE 30 luglio 1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

note: Entrata in vigore della legge: 22/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  4-2-1995
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Art. 3

Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria
1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" è sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".
2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione.".
3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.".
5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.
6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;
b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;
d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali.
Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.
3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.".
7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.". (2)
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 484))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unità minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.