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LEGGE 30 luglio 1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

note: Entrata in vigore della legge: 22/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  22-8-1990

Art. 12

Norme sulla contitolarità
1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:
a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;
b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.
2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.
5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.
6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.
7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.
9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.
10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.