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LEGGE 30 luglio 1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

note: Entrata in vigore della legge: 22/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  22-8-1990

Art. 11

Modifiche alle norme di polizia mineraria
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capò) provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 128/1959, come modificato dall'art. 11 della legge che qui si pubblica, è il seguente:
"Art. 4. - La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.
L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti".
- La legge n. 833/1978 reca "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".