DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 5-septies. 
(( (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non  rispondenti
                            al vero). )) 
 
  ((1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,
nell'ambito della  procedura  di  collaborazione  volontaria  di  cui
all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o  documenti  falsi,
in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie  non  rispondenti
al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
  2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma  1,  deve
rilasciare  al  professionista  che  lo  assiste  nell'ambito   della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti  o  documenti
consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi  e  che  i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero)).