DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 5-quater. 
                    (Collaborazione volontaria). 
 
  1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, commessa fino al  30  settembre  2014,  puo'
avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  al
presente articolo  per  l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello  Stato,
per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali
obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione  ai
contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera  b)  per
le  violazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi   e   relative
addizionali, di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali  violazioni  relative  alla  dichiarazione  dei   sostituti
d'imposta. A tal fine deve: 
    a)  indicare  spontaneamente   all'Amministrazione   finanziaria,
mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli
investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti  o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per  interposta  persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche'  dei
redditi  che  derivano  dalla  loro  dismissione  o  utilizzazione  a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per  la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte  sui  redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte
sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
ritenute,  non  connessi  con  le  attivita'  costituite  o  detenute
all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta  per  i  quali,
alla data di  presentazione  della  richiesta,  non  sono  scaduti  i
termini per l'accertamento o la contestazione della violazione  degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
    b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo
5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  e
successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la
data fissata per la comparizione e  secondo  le  ulteriori  modalita'
indicate nel comma 1-bis del  medesimo  articolo  per  l'adesione  ai
contenuti   dell'invito,   ovvero   le   somme   dovute    in    base
all'accertamento con adesione  entro  venti  giorni  dalla  redazione
dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di  contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni  per  la  violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, e successive modificazioni, senza avvalersi della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo'  essere  eseguito
in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta  dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo.  Il  pagamento
della prima  rata  deve  essere  effettuato  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento  di  una
delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 
  2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la  richiesta  e'
presentata dopo che  l'autore  della  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali, per  violazione  di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
oggettivo  di  applicazione   della   procedura   di   collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La  preclusione
opera  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  formale  conoscenza  delle
circostanze di cui al primo periodo e' stata  acquisita  da  soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o  da  soggetti  concorrenti
nel reato. ((La richiesta di accesso alla  collaborazione  volontaria
rimane irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di  una  volta,
anche indirettamente o per interposta persona.)) 
  3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei  versamenti
indicati al comma 1, lettera b),  l'Agenzia  delle  entrate  comunica
all'autorita' giudiziaria competente la conclusione  della  procedura
di collaborazione volontaria,  per  l'utilizzo  dell'informazione  ai
fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma  1,  lettere
a) e b). 
  4. Ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria,  per
la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono  scaduti
i termini di accertamento e i termini  di  cui  all'articolo  20  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni, non  si  applica  il  raddoppio  dei  termini  di  cui
all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter,  del  decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e  7
del presente decreto. 
  ((5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti  e
le informazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  possono  essere
presentati entro il 30 dicembre 2015. In deroga all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 40  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  la  competenza  alla  gestione  delle  istanze
presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10  novembre  2015  e
all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di
contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della
procedura    di    collaborazione    volontaria,    e'     attribuita
all'articolazione  dell'Agenzia   delle   entrate   individuata   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro
la data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  Per  gli
atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in
materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma  1,
e in materia di legittimazione processuale dinanzi  alle  commissioni
tributarie di cui all'articolo 10,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per
le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate. Al fine  di
assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per
la conclusione dell'intero procedimento i termini  di  decadenza  per
l'accertamento di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
nonche'  i  termini  di  decadenza  per  la  notifica  dell'atto   di
contestazione ai sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre  2015,
limitatamente  agli  imponibili,  alle  imposte,  alle  ritenute,  ai
contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di
collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e  le  violazioni
oggetto della procedura stessa,  sono  fissati,  anche  in  deroga  a
quelli ordinari, al 31 dicembre 2016)). 
  6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, gia'  esonerati
dalla compilazione del modulo RW  in  relazione  alle  disponibilita'
detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro,  da
trattamenti  pensionistici  nonche'  da  altre  attivita'  lavorative
svolte direttamente in Svizzera da soggetti  residenti  nel  suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta,  con  proprio
provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, specifiche  disposizioni  relative  agli
imponibili  riferibili  alle  attivita'  costituite  o  detenute   in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione  geografica
del comune medesimo.