LEGGE 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

note: Entrata in vigore della legge: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 23-6-1990
                               Art. 2. 
  1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale,
i finanziamenti di parte  corrente  previsti  da  leggi  statali  per
interventi  rientranti  nelle   materie   di   competenza   regionale
confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per  il  fondo
nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale. 
  2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire  nel
fondo di cui al comma 1,  si  provvede,  salvo  quanto  previsto  nel
presente articolo, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
seguito denominata Conferenza. 
  3. Al fine di valutare l'opportunita', per  le  regioni  a  statuto
ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei  flussi
correnti  del  fondo  nazionale  trasporti  e  del  fondo   sanitario
nazionale e' istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione
composta  dai  Ministri  per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  delle  finanze  e  dei  trasporti,  nonche'  da   quattro
presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e  di  verifica,
tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 
151. 
          Note all'art. 2:
             -  La  legge n. 281/1970 reca: "Provvedimenti finanziari
          per l'attuazione delle regioni  a  statuto  ordinario".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 8:
             "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
          - Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le   quote  suindicate  sono  commisurate  all'ammontare
          complessivo dei versamenti in conto competenza  e  residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di   cui   sopra,   che   siano   disposte  successivamente
          all'entrata in vigore della presente  legge,  quando  siano
          destinati  per  legge  alla  copertura  di nuove o maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  del  gettito  complessivo  del tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste  dal precedente comma, e' determinata con la legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C)  per  i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in base ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b)  grado  di  disoccupazione,  relativo al penultimo
          anno antecedente a quello della devoluzione, quale  risulta
          dal  numero  degli  iscritti  nelle  liste  di collocamento
          appartenenti alla prima e seconda classe,  secondo  i  dati
          ufficiali   rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
                c)   carico  pro  capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  antecedente  a  quello della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al  pagamento  delle  somme  spettanti  alle regioni, il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con  successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
             -  La legge n. 151/1981 ha per titolo: "Legge quadro per
          l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento  dei
          trasporti  pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale
          per il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  e  per  gli
          investimenti nel settore".