LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 4/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
Testo in vigore dal: 4-6-1990
                               Art. 12. 
  1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione  al  catasto  urbano
ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, gia' prorogato dall'articolo 9 della legge 10  febbraio
1989, n. 48, e' differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione  di
tutte le procedure tecnico-amministrative in  vigore  all'atto  della
promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art. 52 della citata legge n. 47/1985
          (v. nota all'art. 10) e' il seguente:
             "Art.  52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il
          rilascio del certificato di abitabilita'  o  di  agibilita'
          deve  essere  allegata copia della dichiarazione presentata
          per la iscrizione in catasto, redatta in  conformita'  alle
          disposizioni  dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
             Le  opere  ultimate  entro  la data di entrata in vigore
          della presente  legge  che  non  siano  state  iscritte  al
          catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
          denunciate, ai sensi  degli  articoli  3  e  20  del  regio
          decreto-legge   13   aprile  1939,  n.  652,  e  successive
          modificazioni  e   integrazioni,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previa
          corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
             Per   le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  precedente,
          presentate successivamente al 31 dicembre  1986,  l'ammenda
          prevista  dall'art.  31  del  regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          agosto   1939,   n.  1249,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' elevata a lire duecentocinquantamila".