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LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 4/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal:  4-6-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente: "1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'art. 1, comma 1- bis, lettera a), e nell'art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso art. 5".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli):
"Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espopria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.
La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4".