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LEGGE 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal:  18-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
((Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico))
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2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. (2)
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la soppressione della parola "miste" dopo le parole: "imprese" e: "società" al comma 2 del presente articolo.