LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 56 
     (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo). 
 
1. Il controllo parlamentare sull'attivita'  degli  enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da
una Commissione  parlamentare,  composta  da  nove  senatori  e  nove
deputati nominati  in  rappresentanza  e  proporzionalmente  ai  vari
gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 
2. La Commissione vigila: 
 a) sull'efficienza del servizio in  relazione  alle  esigenze  degli
utenti, sull'equilibrio delle  gestioni  e  sull'utilizzo  dei  fondi
disponibili anche con  finalita'  di  finanziamento  e  sostegno  del
settore pubblico e con riferimento all'intero  settore  previdenziale
ed assistenziale; 
 b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di
gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; 
 c) sull'operativita' delle leggi in materia  previdenziale  e  sulla
coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo
dell'economia nazionale. 
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al  comma  1
espongono  la  situazione  dei  rispettivi  enti  anche  al  fine  di
correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee  di
tendenza degli interventi legislativi. 
4.  La  Commissione  assume  le  funzioni  svolte  dalla  Commissione
parlamentare nominata ai sensi della legge 6  giugno  1973,  n.  327,
relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. 
5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in  vigore
della presente legge. 
                                                               ((12)) 
 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 9 marzo 1989 
 
                               COSSIGA 
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003,  n.  326,  come  modificato  dalla  L.  23
dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Ferme
restando le  attribuzioni  proprie  della  Commissione  di  vigilanza
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,  e
successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie  della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge  9  marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le  funzioni
di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8  del  presente
articolo relativamente ai profili di operazioni  di  finanziamento  e
sostegno del settore pubblico realizzate con  riferimento  all'intero
settore previdenziale e assistenziale".