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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 35

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 1, comma 201) che "La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa."