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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 34

(Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali)
1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali."
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 34, comma 1:
Il testo dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed i loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e il seguente:
"Art. 5. - È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge".