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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 29

Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.